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Art. 62

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)

  1. Gli azionisti hanno diritto di voto:
    1. sui comparti ai quali partecipano;
    2. sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.
  2. Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all’assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.
  3. La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.

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