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Art. 61

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol)

  1. Sempre che gli statuti lo prevedano, con l’approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote.
  2. L’articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell’approvazione dell’assemblea generale.
  3. Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un’altra dev’essere esposto nel prospetto.

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