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Art. 55

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 39 LICol)

  1. I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.
  2. Devono essere dedotti dai mezzi propri:
    1. la perdita a bilancio imputabile agli azionisti imprenditori;
    2. il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori;
    3. i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione e il goodwill), ad eccezione del software;
    4. 1
  3. La SICAV con gestione autonoma calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 59 dell’ordinanza del 6 novembre 20192sugli istituti finanziari (OIsFi).3
  4. La SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di patrimoni collettivi calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 59 OIsFi. Da questo importo può dedurre il 20 per cento.4
  5. La FINMA può esonerare dall’obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19345sulle banche o a una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi6con sede in Svizzera.7
  6. Se delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 59 cpv. 4 OIsFi).8
  7. Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma nonché della SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto durevolmente.9
  8. La SICAV comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.
  9. La FINMA disciplina i dettagli.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, con effetto dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. RS 954.11

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  5. RS 952.0

  6. RS 954.1

  7. Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  8. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

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