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Art. 54

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. All’atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV con gestione di terzi che delegano l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.
  2. All’atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.
  3. Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.
  4. La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

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