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Art. 34

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)

  1. Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono avvertire gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d’investimento.1
  2. Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall’emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell’investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l’utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un’eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee ).
  3. L’obbligo di informazione concernente le indennità per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale comprende il tipo e l’entità di tutte le commissioni e degli altri vantaggi pecuniari con cui questa attività deve essere indennizzata.
  4. Nell’esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono garantire una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l’esercizio di tali diritti.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

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