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Art. 33

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)

  1. Le persone che gestiscono o custodiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o che gestiscono o rappresentano investimenti collettivi di capitale esteri e i loro mandatari devono provvedere a un’efficace separazione dell’attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.
  2. La FINMA può disciplinare i dettagli e, in casi motivati, consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

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