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Art. 22

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

  1. Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:
    1. il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
    2. le riserve legali e le altre riserve;
    3. il riporto dell’utile;
    4. l’utile dell’esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo;
    5. le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit1.
  2. Le società di persone possono computare nei mezzi propri:2
    1. i conti di capitale;
    2. le accomandite;
    3. 3
    4. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo 20 capoverso 3.
  3. 4
  4. I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta l’all. n. 6 dell’O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

  3. Abrogata dall’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

  4. Abrogato dall’all. 1 cifra II n. 9 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

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