Torna alla legge

Art. 1b

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 2 cpv. 2 lett. d LICol)

  1. Ai fini dell’applicazione della LICol sono considerate società operative che svolgono un’attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese:1
    1. che hanno la propria sede statutaria o effettiva in Svizzera o che sono stabilite in Svizzera se la loro sede statutaria è situata in un altro Stato;
    2. che esercitano un’attività a titolo professionale o in una misura che richiede un’azienda costituita in forma commerciale; e
    3. il cui scopo principale è la direzione di un’azienda di servizi, industriale o commerciale.
  2. In particolare sono da considerarsi società operative le imprese che:
    1. progettano o costruiscono immobili;
    2. producono, acquistano, vendono o scambiano beni e merci commerciali;
    3. offrono qualsiasi altro servizio al di fuori del settore finanziario.
  3. Sono considerate società operative anche le imprese che nell’ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell’attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.
  4. Non sono considerate società operative le società di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere c e d LICol2che riprendono il controllo dei diritti di voto in imprese o fanno parte dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.
  5. Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un’attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).

  2. Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 1 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.