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Art. 1a

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)

A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni:

  1. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
  2. i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento;
  3. i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
  4. il numero di soci non deve superare le 20 persone.

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