(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)
A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni:
- i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
- i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento;
- i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
- il numero di soci non deve superare le 20 persone.