951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 96 LICol)
Se il proseguimento dell’investimento collettivo di capitale è nell’interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, la FINMA può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.
Se nel contratto del fondo subentra una nuova direzione del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.
Se il proseguimento della SICAV è nell’interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, la FINMA può disporre il trasferimento del patrimonio a quest’ultima.
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