951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV è stabilito il momento e la forma in cui viene comunicato agli investitori il prezzo di emissione e di riscatto nonché il valore netto di inventario. La comunicazione avviene almeno una volta all’anno.
Se è pubblicato il valore netto di inventario, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».
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