Torna alla legge

Art. 126zquinquies

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Nel contratto del fondo o nel regolamento di investimento di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV è stabilito il momento e la forma in cui viene comunicato agli investitori il prezzo di emissione e di riscatto nonché il valore netto di inventario. La comunicazione avviene almeno una volta all’anno.
  2. Se è pubblicato il valore netto di inventario, deve essere aggiunta la menzione «commissioni non comprese».

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.