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Art. 126zquater

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Alla contabilità, alla valutazione e al rendiconto di un L-QIF si applicano per analogia gli articoli 79–105 e 108 OICol-FINMA1nella versione del 1° gennaio 20212, ad eccezione dell’articolo 83 capoverso 1 secondo periodo.
  2. Sempreché l’OICol-FINMA o le norme di autodisciplina riconosciute dell’organizzazione settoriale non dispongano altrimenti, la valutazione deve essere fatta conformemente a standard riconosciuti a livello internazionale. Gli standard applicati sono descritti dettagliatamente nel contratto del fondo, nel regolamento di investimento o nel contratto di società.

Footnotes

  1. RS 951.312

  2. RU 2014 4237; 2020 5327

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