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Art. 126zbis

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:
    1. all’accomandatario;
    2. alle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione; o
    3. agli investitori.
  2. L’accomandatario, le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una SAcCol possono riprendere da quest’ultima valori immobiliari e infrastrutturali o cederglieli se:
    1. la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita ei valori immobiliari e infrastrutturali e del costo delle operazioni è confermata da un perito indipendente incaricato delle stime; e
    2. l’assemblea dei soci ha approvato l’operazione.
  3. La società di audit deve verificare, nel quadro della sua verifica dell’istituto cui compete l’amministrazione, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.

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