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Art. 126y

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. I periti incaricati delle stime di cui all’articolo 118p capoverso 2 LICol devono:
    1. disporre delle qualifiche richieste;
    2. essere indipendenti; e
    3. disporre di sufficienti garanzie finanziarie o avere concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
  2. Devono effettuare le stime con la diligenza di un perito incaricato delle stime ordinario e qualificato.
  3. La valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione, la valutazione dei beni fondiari appartenenti al L-QIF nonché la verifica e la valutazione dei progetti di costruzione sono rette dagli articoli 92–94.

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