(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)
- In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.
- Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:
- l’informazione degli investitori;
- gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.
- La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.
- La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.
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