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Art. 114

951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale

(art. 92 e 95 cpv. 1 LICol)

  1. La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se:
    1. la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
    2. i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
    3. 1 i corrispondenti contratti del fondo coincidono in linea di massima per quanto concerne i seguenti requisiti:
    1. la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti alla politica di investimento, 2. l’utilizzazione dell’utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l’alienazione di beni e di diritti, 3. il tipo, l’ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti, come diritti di mediazione, tasse e tributi, che possono essere addebitate al patrimonio del fondo o agli investitori, 4. la durata del contratto e le condizioni di scioglimento; d. il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni; e. non ne risultano spese né per il fondo di investimento o per il comparto, né per gli investitori.
  2. 2
  3. La FINMA può subordinare a ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso di fondi immobiliari.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

  2. Abrogato dall’all. 11 n. 1 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459).

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