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Art. 149

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
    1. viola le disposizioni sulla protezione contro le confusioni e gli inganni (art. 12);
    2. fornisce indicazioni non ammesse, false o fallaci nella pubblicità su un investimento collettivo di capitale;
    3. 1 .
    4. non effettua le comunicazioni prescritte alla FINMA, alla Banca nazionale svizzera o agli investitori o vi inserisce false indicazioni;
    5. 2 .
    6. 3 non tiene in modo corretto il registro delle azioni di cui all’articolo 46 capoverso 3;
    7. 4 viola le disposizioni sull’informazione degli investitori e sulla designazione di L-QIF (art. 118e );
    8. 5 viola l’obbligo di notifica di cui all’articolo 118f capoverso 1.
  2. .6
  3. .7
  4. .8

Footnotes

  1. Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  2. Abrogata dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  3. Introdotta dal n. I 6 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389;FF 2014 563).

  4. Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011).

  5. Introdotta dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011).

  6. Abrogato dall’all. n. 3 della L del 15 giu. 2018 sui servizi finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  7. Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445).

  8. Abrogato dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

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