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Art. 148

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
    1. 1 .
    2. costituisce senza autorizzazione o senza approvazione un investimento collettivo di capitale;
    3. 2 .
    4. 3 offre a investitori non qualificati investimenti collettivi di capitale svizzeri o esteri non approvati;
    5. non tiene una contabilità regolare o non conserva conformemente alle prescrizioni i libri, i giustificativi e i documenti;
    6. 4 nel rapporto annuale o nel rapporto semestrale:
    1. fornisce indicazioni false o tace fatti importanti, 2. non fornisce tutte le indicazioni prescritte; g.5 quanto al rapporto annuale o al rapporto semestrale: 1. non li allestisce o non li allestisce in modo regolare, 2. non li pubblica o non li pubblica entro il termine prescritto; h. fornisce indicazioni false o rifiuta di fornire indicazioni alla società di audit, all’incaricato dell’inchiesta, all’amministratore, al liquidatore o alla FINMA; i.6 . j. in quanto perito incaricato delle stime, viola gravemente gli obblighi che gli incombono; k.7 . l.8 .
  2. .9
  3. È punito con la multa sino a 250 000 franchi chi ha agito per negligenza.
  4. .10

Footnotes

  1. Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  2. Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  4. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  5. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della L del 15 giu. 2918 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4417;FF 2015 7293).

  6. Abrogata dall’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  7. Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  8. Introdotta dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535;FF 2014 53475357). Abrogata dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  9. Introdotto dal n. I 1 della LF del 12 dic. 2014 sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (RU 2015 1535;FF 2014 53475357). Abrogato dall’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  10. Abrogato dall’all. n. 9 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445).

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