Torna alla legge

Art. 146

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Se più persone sono responsabili di un danno, ognuna di esse risponde solidalmente nella misura in cui il danno le può essere imputato personalmente a motivo della sua colpa e delle circostanze.
  2. L’attore può proporre azione nei confronti di più responsabili per la totalità del danno e chiedere al giudice di stabilire nell’ambito della medesima procedura il risarcimento dovuto da ognuno dei convenuti.
  3. Il giudice disciplina il regresso sui responsabili tenendo conto di tutte le circostanze.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.