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Art. 145

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Chiunque viola i suoi obblighi risponde del danno causato alla società, ai singoli investitori e ai creditori della società, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell’amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti:1
    1. alla direzione del fondo;
    2. alla SICAV;
    3. alla SAcCol;
    4. alla SICAF;
    5. alla banca depositaria;
    6. 2 al gestore di patrimoni collettivi;
    7. al rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri;
    8. alla società di audit;
    9. al liquidatore.
  2. La responsabilità ai sensi del capoverso 1 si applica anche ai periti incaricati delle stime e al rappresentante della comunità degli investitori.3
  3. Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 68 capoverso 3 LIsFi4.56
  4. La responsabilità degli organi della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7relative alla società anonima.
  5. La responsabilità della SAcCol è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni relative alla società in accomandita.

Footnotes

  1. Nuovo testo della seconda frase giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 52075205;FF 2006 2625).

  4. RS 954.1

  5. Nuovo testo del terzo per. giusta l’all. n. II 13 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631;FF 2015 7293).

  6. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585;FF 2012 3229).

  7. RS 220

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