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Art. 133

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. In caso di violazione delle disposizioni contrattuali, statutarie e regolamentari sono applicabili per analogia gli strumenti di vigilanza di cui agli articoli 30–37 LFINMA1.2
  2. L’articolo 37 LFINMA si applica per analogia anche all’approvazione secondo la presente legge.
  3. Se i diritti degli investitori risultano minacciati, la FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a prestare garanzie.
  4. Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l’operazione ordinata.

Footnotes

  1. RS 956.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2012, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 585;FF 2012 3229).

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