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Art. 132

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. La FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi della presente legge e sorveglia l’osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari.
  2. Essa non controlla l’opportunità politico-commerciale delle decisioni prese dai titolari dell’autorizzazione.
  3. I L-QIF non sono sottoposti alla vigilanza della FINMA.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 53;FF 2020 6011).

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