Torna alla legge

Art. 122

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale

Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, sulla base del riconoscimento reciproco di normative e di misure equivalenti, trattati internazionali che, per gli investimenti collettivi di capitale originari degli Stati contraenti, prevedono un mero obbligo di comunicazione invece dell’obbligo di approvazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.