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Art. 121

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Come ufficio di pagamento va prevista una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19341sulle banche.
  2. Gli investitori possono esigere l’emissione e il riscatto delle quote presso l’ufficio di pagamento.

Footnotes

  1. RS 952.0

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