Torna alla legge

Art. 118b

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Un investimento collettivo di capitale che dispone di un’autorizzazione o di un’approvazione della FINMA può rinunciarvi se:
    1. adempie i requisiti di cui all’articolo 118a capoverso 1 lettere a–c; e
    2. è garantito che gli interessi degli investitori siano tutelati.
  2. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Stabilisce le misure atte a garantire che gli interessi degli investitori siano tutelati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.