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Art. 118a

951.31LIColFederal Act1 gen 2007Fonte originale
  1. Il fondo riservato a investitori qualificati (L-QIF) è un investimento collettivo di capitale:
    1. accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
    2. accessibile, nel caso in cui i mezzi siano collocati direttamente in immobili, esclusivamente a investitori considerati clienti professionali secondo l’articolo 4 capoverso 3 lettere a–h LSerFi1;
    3. amministrato conformemente alle disposizioni degli articoli 118g e 118h ; e
    4. che non dispone né di un’autorizzazione né di un’approvazione della FINMA e non è assoggettato alla vigilanza di questa.
  2. Il L-QIF sottostà alla presente legge, sempreché questa non disponga altrimenti.

Footnotes

  1. RS 950.1

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