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Art. 41

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 21a –34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano a partire dal passaggio in giudicato della decisione di autorizzazione di cui all’articolo 25 LInFi1. Fino a quel momento vigono i requisiti e gli obblighi corrispondenti previsti dal diritto anteriore.
  2. Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 22–34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2015.

Footnotes

  1. RS 958.1

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