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Art. 40

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Le società di audit verificano l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica e dell’obbligo di mantenere riserve minime e inoltrano alla Banca nazionale un rapporto separato in materia.
  2. Di regola tale verifica avviene simultaneamente alla verifica di cui all’articolo 24 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari. Nell’effettuare la verifica vanno evitati per quanto possibile i doppioni. Il rapporto deve essere presentato alla Banca nazionale entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Footnotes

  1. RS 956.1

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