Torna alla legge

Art. 32d

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Qualora decida di esternalizzare servizi importanti, l’esercente seleziona con cura i prestatori di servizi e li istruisce adeguatamente.
  2. L’esercente integra i servizi esternalizzati nel proprio sistema di controllo interno e sorveglia in modo continuativo le prestazioni fornite dal prestatore di servizi.
  3. L’esercente rimane responsabile dell’adempimento dei requisiti particolari ai sensi del presente capitolo anche per i servizi esternalizzati.
  4. Il contratto di esternalizzazione statuisce in particolare:
    1. le prestazioni fornite dal prestatore di servizi;
    2. la possibilità per la Banca nazionale, per l’esercente o per un ente esterno incaricato, di esaminare integralmente e senza impedimenti i servizi affidati al prestatore di servizi.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.