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Art. 32c

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente dispone di almeno due centri di calcolo che soddisfano elevati requisiti per quanto concerne in particolare la sicurezza fisica, la protezione antincendio, l’approvvigionamento di energia, i sistemi di raffreddamento e l’infrastruttura delle telecomunicazioni.
  2. L’esercente stabilisce l’ubicazione dei centri di calcolo sulla base di un’analisi dei rischi e si assicura che essi abbiano differenti profili di rischio e offrano un’adeguata protezione anche nel caso di incidenti che interessano una vasta area geografica.
  3. I centri di calcolo e i provvedimenti adottati per assicurarne l’operatività sono adeguati ai fini del conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione e degli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 32a e 32b . In particolare, in caso di avaria di uno dei centri di calcolo, l’esercente assicura che i processi operativi di rilevanza sistemica possano essere riattivati entro due ore presso un altro centro senza la perdita di nessuna fase di trattamento confermata ai partecipanti.

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