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Art. 23a

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. L’esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l’infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare:
    1. le modalità di funzionamento dell’infrastruttura del mercato finanziario;
    2. la struttura organizzativa dell’esercente;
    3. i diritti e gli obblighi dei partecipanti;
    4. i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
    5. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;
    6. 1 .
    7. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;
    8. 2 .
    9. i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni.
  2. L’esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali.

Footnotes

  1. Abrogata dal n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

  2. Abrogata dal n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307).

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