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Art. 23

951.131OBNFederal Office Ordinance1 mag 2004Fonte originale
  1. Le basi contrattuali di un’infrastruttura del mercato finanziario stabiliscono in particolare:
    1. i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;
    2. i diritti e gli obblighi dell’esercente e dei partecipanti;
    3. le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finanziario;
    4. le regole e le procedure nel caso di inadempienza di un partecipante;
    5. i diritti e gli obblighi reciproci nel caso di collegamenti con altre infrastrutture del mercato finanziario;
    6. gli obblighi inerenti alla consegna di strumenti fisici o materie prime.
  2. L’esercente verifica periodicamente l’efficacia e l’attuabilità delle basi contrattuali secondo gli ordinamenti giuridici applicabili, e adotta opportuni provvedimenti per limitare gli eventuali rischi legali.

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