Torna alla legge

Art. 16e

946.51LOTCFederal Act1 lug 1996Fonte originale
  1. Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l’informazione sul prodotto è disciplinata:
    1. dalle prescrizioni tecniche in base alle quali il prodotto è stato fabbricato;
    2. 1 trattandosi di derrate alimentari e materie prime, dall’obbligo di indicare il Paese produttore secondo la legge del 20 giugno 20142sulle derrate alimentari;
    3. dall’articolo 4a.
  2. In deroga all’articolo 4a capoverso 1 lettera b, è sufficiente che l’informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.
  3. L’informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l’impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 della L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249;FF 2011 5017).

  2. RS 817.0

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.