Torna alla legge

Art. 16d

946.51LOTCFederal Act1 lug 1996Fonte originale
  1. L’USAV rilascia l’autorizzazione se: a. il richiedente: 1. prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a, e 2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e b. non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.
  2. L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere.
  3. Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.
  4. L’USAV decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.