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Art. 10

946.231LEmbFederal Act1 gen 2003Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente:
    1. rifiuta di fornire le informazioni, i documenti o l’accesso ai locali commerciali secondo gli articoli 3 e 4 capoverso 1, o fornisce indicazioni false o fallaci in merito;
    2. viola in altro modo disposizioni della presente legge o disposizioni delle ordinanze di cui all’articolo 2 capoverso 3, la cui violazione è dichiarata punibile, o viola una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo, senza che tale comportamento sia punibile secondo un’altra fattispecie penale,

è punito con la multa sino a 100 000 franchi.1 2. Il tentativo e la complicità sono punibili. 3. Se il reato è commesso per negligenza, la pena è la multa fino a 40 000 franchi. 4. L’azione penale si prescrive in cinque anni.2

Footnotes

  1. Nuovo testo della comminatoria giusta il n. I 35 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 35 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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