946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
Lo stipulante deve annunciare all’ASRE il verificarsi di eventi assicurati senza indugio, ma al più tardi entro due anni dal momento in cui si sono verificati. Trattandosi di crediti, il termine inizia a decorrere con l’ultima scadenza annunciata e documentata.
Scaduto il termine previsto al capoverso 1, le pretese nei confronti dell’ASRE sono perente.
Se è possibile realizzare ristrutturazioni atte a scongiurare il verificarsi di un danno o a ridurne le proporzioni, l’ASRE può assicurare retroattivamente ulteriori rischi, in particolare interessi supplementari.
Per il resto, i diritti e gli obblighi dell’ASRE e dello stipulante sono definiti nei limiti del possibile nelle condizioni generali di contratto e, a titolo complementare, nelle condizioni particolari di contratto; sono definiti segnatamente gli elementi seguenti:1
i presupposti del verificarsi di un sinistro;
la procedura di indennizzo;
gli obblighi di prova;
i principi applicabili alla partecipazione ai costi prima e dopo l’indennizzo;
le competenze e gli obblighi relativi all’esercizio dei diritti;
i diritti dell’ASRE relativi all’incasso di crediti assicurati in caso di conversione del debito e di ristrutturazione.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2221). ↩
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