Torna alla legge

Art. 16

946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. La tariffa dei premi tiene conto del modello di rischio previsto per i Paesi membri dell’OCSE e del principio di autonomia finanziaria.
  2. In particolare, la tariffa precisa principi applicabili, tipi di premio, ammontare, supplementi, sconti, incasso e rimborso dei premi.
  3. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1approva la tariffa dei premi dell’ASRE dopo aver sentito il parere del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

Footnotes

  1. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.