941.411OEsplFederal Council Ordinance1 feb 2001Fonte originale
L’UCE può trasmettere dati a terzi, nella misura in cui essi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzati a trattarli.
Su richiesta, l’UCE può trasmettere dati registrati nella banca dati in particolare alle seguenti autorità, nella misura in cui esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali e siano autorizzate a trattarli:
alle autorità di perseguimento penale federali e cantonali;