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Art. 8

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Gli errori massimi tollerati indicati nelle ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione non possono essere sfruttati sistematicamente.
  2. Le ordinanze specifiche concernenti gli strumenti di misurazione stabiliscono inoltre le condizioni, come temperatura, pressione o densità, alle quali vanno riferiti i risultati delle misurazioni.

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