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Art. 7

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. L’Istituto federale di metrologia (METAS) designa, previa consultazione con gli organi federali interessati e d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, le norme tecniche e i documenti normativi atti a concretare i requisiti applicabili a una determinata categoria di strumenti di misurazione.1
  2. Il titolo e la fonte delle norme tecniche e dei documenti normativi sono pubblicati nel Foglio federale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

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