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Art. 26

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Il servizio competente secondo i capoversi 2 e 3 è responsabile dell’esecuzione della sorveglianza del mercato, delle procedure di mantenimento della stabilità di misurazione e dell’ispezione generale.
  2. I Cantoni eseguono i controlli degli strumenti di misurazione immessi sul mercato, sempreché il diritto federale deleghi loro tale competenza.
  3. Il METAS esegue i controlli degli strumenti di misurazione immessi sul mercato, sempreché tali controlli non siano eseguiti dai Cantoni. Per l’esecuzione di singoli controlli può far capo, sotto la propria responsabilità, a servizi terzi.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

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