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Art. 25

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

Gli organi d’esecuzione controllano a intervalli irregolari, durante l’intero periodo d’utilizzazione dello strumento di misurazione, se:

  1. lo strumento di misurazione è adatto all’impiego previsto e se la sua utilizzazione avviene conformemente alle disposizioni legali;
  2. lo strumento di misurazione porta le marcature di conformità e di verificazione prescritte;
  3. le procedure prescritte per il mantenimento della stabilità di misurazione sono state eseguite entro i termini stabiliti.

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