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Art. 23

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale
  1. Nell’ambito della sorveglianza del mercato, gli organi d’esecuzione controllano che gli strumenti di misurazione immessi sul mercato e messi in servizio conformemente alle procedure di cui al capitolo 2 sezione 3 soddisfino le disposizioni della presente ordinanza.1
  2. La sorveglianza del mercato avviene mediante campioni scelti a caso o sulla scorta di indizi motivati secondo i quali uno strumento di misurazione non corrisponde alle prescrizioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7207).

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