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Art. 22

941.210OStrMFederal Council Ordinance30 ott 2006Fonte originale

Chi immette sul mercato, a titolo professionale, strumenti di misurazione deve:

  1. annunciare al METAS il proprio nome e indirizzo e la categoria degli strumenti di misurazione, al più tardi al momento della loro immissione sul mercato;
  2. informare l’utilizzatore sui suoi obblighi secondo l’articolo 21.

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