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Art. 15a

922.01OCPFederal Council Ordinance1 apr 1988Fonte originale

Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. Esse consultano i Cantoni prima di prendere una decisione. La collaborazione dell’UFAM è retta dagli articoli 62a e 62b della legge federale del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Footnotes

  1. RS 172.010

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