I Cantoni emanano disposizioni d’esecuzione entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge sulla caccia.
Nei loro piani direttori e di utilizzazione, essi tengono conto delle esigenze della protezione delle specie e dei biotopi.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I n. 6 dell’O del 28 gen. 2015 che adegua ordinanze nel settore ambientale, legate in particolare agli accordi programmatici per il periodo 2016–2019, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 427). ↩
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