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Commenti: Art. 9 | Omnilex
Law
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LCP · Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Art. 9
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Art. 9
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922.0
LCP
Federal Act
1 apr 1988
Fonte originale
Necessita di un’autorizzazione della Confederazione chi vuole:
importare, far transitare o esportare animali di specie protette nonché parti o prodotti dei medesimi;
mettere in libertà animali delle specie protette;
importare, nell’intento di metterli in libertà, animali cacciabili;
servirsi, in via eccezionale, di mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia.
Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.
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