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Commenti: Art. 10 | Omnilex
Law
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LCP · Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Art. 10
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Art. 10
Art. 9
Art. 11
922.0
LCP
Federal Act
1 apr 1988
Fonte originale
Chi vuole tenere in cattività animali protetti necessita di un’autorizzazione cantonale.
Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni possono essere tenuti in cattività animali protetti.
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