Le casse d’assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari:
- per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime;
- per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all’articolo 34 capoverso 2 LFE;
- per perdite di animali dovute a epizoozie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all’indennità.