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Art. 292

916.401OFEFederal Council Ordinance1 set 1995Fonte originale
  1. La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all’USAV. Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.
  2. L’USAV può svolgere l’attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.1
  3. Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell’USAV.2
  4. L’USAV comunica l’esito della vigilanza al veterinario cantonale.3

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

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